01 · MotoreIl motore: due stadi, sei nodi
Il Greenwashing Checkup non è un modello linguistico che «dà un parere». È una pipeline a due stadi, con due nature diverse: un primo stadio probabilistico che trova e classifica i claim, e un secondo stadio deterministicoche ne misura l'esposizione. L'analisi si applica all'intero sistema comunicativo — testo, colori, simboli, naming evocativi — non al solo testo.
Stadio 1 — Estrazione e classificazione · probabilistica
Un modello linguistico (LLM) legge il materiale pubblico, individua le asserzioni ambientali e attribuisce a ciascuna perimetro, dimensione e fattispecie. È una componente probabilistica: su esecuzioni ripetute sullo stesso testo può divergere sui casi al limite — qualche claim in più o in meno, o una formulazione leggermente diversa.
Stadio 2 — Calcolo dell'esposizione · deterministica
Una volta classificato il claim, il punteggio è calcolato da un motore deterministico: a parità di classificazione restituisce sempre lo stesso esito, riproducibile. Non procede «in modo plausibile» come un LLM, ma applica in modo tracciabile le fattispecie del D.Lgs. 30/2026 e della Direttiva (UE) 2024/825.
L'LLM trova i claim, il motore deterministico li misura.
L'albero decisionale a 6 nodi
Nel secondo stadio il motore deterministico attraversa sei nodi. L'albero a sei nodi è la traduzione operativa del decreto: ogni nodo esamina una condizione specifica e contribuisce all'indice di esposizione aggregato.
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Lista nera
overrideVerifica se il claim ricade nelle fattispecie tassative dell'Art. 23 — quelle che il decreto colloca fuori perimetro a prescindere dal contesto: neutralità climatica fondata su compensazione (Art. 23 lett. d-quater) e marchi che simulano una certificazione esterna (Art. 23 lett. b-bis). Quando si attiva, prevale su tutti gli altri nodi e porta il claim direttamente nella fascia di esposizione più alta. Distingue la neutralità da compensazione (override assoluto) dalla neutralità generica senza riferimento a compensazione — che prosegue lungo l'albero come asserzione salvabile da specificazione (Nodo 3) — e dagli impegni di neutralità futuri, valutati caso per caso (Art. 21).
Art. 23 lett. d-quater (neutralità da offset) · lett. b-bis (marchi autoprodotti) · override - 2
Perimetro
pesoClassifica il soggetto del claim — prodotto, azienda, ibrido. Un'asserzione che vincola l'intera organizzazione ha portata più ampia di una riferita a un singolo prodotto, e il decreto la pondera di conseguenza: più esteso il perimetro, più alta la responsabilità informativa.
Peso moltiplicativo sull'esposizione - 3
Specificazione
Verifica se sullo stesso supporto comunicativo del claim è esposta una specificazione delle prestazioni ambientali dichiarate: dalla specificazione esaustiva (esposizione minima) a quella assente o riportata su un mezzo diverso (esposizione massima). Il criterio della «prossimità logica e strutturale» (Considerando 9 della Direttiva, Art. 18 n-quinquies) esclude footer, link a pagine separate e QR code: la specificazione rileva solo dove il claim viene letto.
Art. 18 n-quinquies · Considerando 9 Dir. (UE) 2024/825 - 4
Certificazioni
riduzioneÈ il nodo che riduce l'esposizione. Se sullo stesso supporto è richiamata una certificazione di parte terza pertinente al dominio del claim (Art. 18 n-octies), il motore ne tiene conto in riduzione. Una certificazione presente ma non pertinente al claim — per esempio una certificazione etico-sociale richiamata a sostegno di un claim ambientale — non incide.
Art. 18 n-octies · eccellenza riconosciuta - 5
Cherry picking
Rileva l'asimmetria nella rappresentazione del ciclo di vita: il claim valorizza una fase favorevole tacendo una fase plausibilmente dominante sull'impatto complessivo. La selezione parziale è essa stessa una pratica commerciale ingannevole tipizzata, e quando emerge aumenta l'esposizione.
Art. 23 lett. d-ter - 6
Modificatori
Raggruppa i modificatori additivi dell'esposizione. Due sono visivi e si valutano sulle immagini (modulo pack): colori e immagini naturalistiche (verde dominante, foglie, gocce) associati al claim, e pittogrammi che simulano un marchio di certificazione senza esserlo. Il terzo è la prova parziale — un'asserzione riferita all'intera azienda ma sostenuta da evidenze su uno o pochi prodotti/filiere — ed è leggibile anche dal solo testo, quindi vale anche nelle scansioni di un sito. Ciascuno aggiunge un contributo: il modo in cui il claim è presentato conta quanto le parole.
Modificatori additivi: visivo, pittogramma simil-certificazione, prova parziale
con il Nodo 1 (lista nera) come override. Il risultato è ricondotto su 100 e tradotto in una banda fissa: Bassa · Media · Alta · Critica.
02 · DecisioniLe quattro decisioni
La mappatura del rischio non è il punto di arrivo. È il punto di partenza per una decisione strategica. Ogni claim — una volta mappato — apre quattro percorsi possibili. Lo strumento dà il quadro analitico; la decisione resta del cliente.
Eliminare
Quando il rischio è alto e il claim non è strategico, si rimuove. È la decisione più sicura quando il claim era residuale, non distintivo, o quando il costo di sostanziarlo è superiore al valore commerciale che genera.
Riformulare
Quando il claim ha valore ma la formulazione è esposta, si sostituisce un claim generico con una specificazione misurabile sullo stesso supporto. «100% naturale» diventa «−32% emissioni CO₂e di filiera vs. baseline 2020 (LCA certificata)».
Chiedere un parere
Quando il claim è strategico e l'esposizione è in zona grigia, casi di interpretazione complessa meritano un parere legale dedicato. La mappatura prepara il dossier che il legale userà come punto di partenza, riducendo tempo e costo della consulenza specialistica.
Sostanziare con una certificazione
Quando il claim è strutturale al posizionamento di marca: eccellenza ambientale di prodotto (EU Ecolabel, ISO 14024 Tipo I) o sostanziazione tramite LCA certificata (ISO 14040/14044). È la via più lunga, ma costruisce un asset di marca duraturo.
03 · ModelloTre livelli di intervento
Mappa — La diagnosi algoritmica
Output del Greenwashing Checkup: Indice di Rischio Greenwashing, articoli compatibili del D.Lgs. 30/2026, qualificazione per ogni claim rilevato sul supporto analizzato. Consegnato come PDF firmato e datato, conservabile in dossier interno. Tre tagli per supporto: Claim singolo (€19), Immagini (€49), Sito web (€149). Il primo claim del giorno è gratis.
Verifica di Conformità Metodologica — La firma del consulente
Servizio standalone post-Mappa (€129, SLA 48h). Un consulente NDB esamina il report, valida o rettifica le qualificazioni, aggiunge una nota esplicita sulla copertura della scansione (cosa il motore ha letto, cosa no), firma il documento. Il PDF firmato è il livello di documentazione richiesto da autorità di vigilanza, clienti enterprise, dipartimenti legali interni.
Cura — Il percorso consulenziale NDB
Per i claim che la Mappa qualifica come «esposti» o «borderline», la Cura è il percorso operativo guidato dal consulente NDB Il Marketing Consapevole: macro-indicazioni di soluzione, formulazione concreta del claim conforme, validazione documentale di LCA e certificazioni, eventuale repositioning della comunicazione ambientale. Si attiva con una call diagnostica di 30 minuti gratuita.
La Mappa identifica il rischio. La Verifica certifica la metodologia. La Cura risolve la criticità. Tre livelli, scelti dal cliente in base alla posta in gioco di ogni claim.
04 · FontiLe fonti normative
Il motore di analisi del Greenwashing Checkup si fonda su:
- D.Lgs. 30/2026 (G.U. 9-3-2026 n. 56) — attuazione della Direttiva (UE) 2024/825. Modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Entrata in applicazione: 27 settembre 2026.
- Direttiva (UE) 2024/825 — «Empowering consumers for the green transition» — testo originale UE e considerando interpretativi.
- FAQ Commissione Europea sulla Direttiva 2024/825 — 27 novembre 2025, 21 Q&A, interpretazione applicativa autoritativa.
- Reg. (UE) 2025/40 — PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) — regime parallelo per i claim sulla riciclabilità dei packaging, in applicazione da agosto 2026.
- Linee guida AGCM — provvedimenti pubblicati in materia di pratiche commerciali ingannevoli con riferimento ambientale.
Tutti gli articoli applicati nel motore sono pubblicati nel database normativa_v3.json, versionato e consultabile su richiesta.
05 · ArticoliGli articoli applicati, uno per uno
Art. 23 lett. d-bis · Asserzioni ambientali generiche
Sono considerate in ogni caso ingannevoli(lista nera, Codice del Consumo) le pratiche commerciali consistenti nel formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non sia in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti.
Il claim è «generico» se manca specificazione presente sullo stesso supporto fisico/digitale, chiara, misurabile e che esaurisca completamente il perimetro dichiarato. Vale anche per claim visivi e nomi evocativi (Considerando 9 della Direttiva).
Art. 23 lett. d-ter · Cherry picking
Vietato selezionare solo aspetti positivi ignorando impatti dominanti del ciclo di vita. Esteso esplicitamente agli umbrella claim, anche se le singole specificazioni sono formalmente corrette.
Art. 23 lett. d-quater · Carbon neutral / climaticamente neutro
Divieto assoluto di asserzioni di neutralità climatica basate su offset / compensazione, anche se certificati da terza parte (Verified Carbon Standard, Gold Standard, ecc.). Vale anche per «neutro», «zero impatto», «net zero a livello di prodotto». La compensazione resta strumento legittimo di strategia climatica aziendale, ma non può essere comunicata come «neutralità» sul prodotto.
Art. 23 lett. b-bis · Marchi ammessi
Ammessi i marchi basati su sistema di certificazione con terza parte indipendente accreditata: FSC, PEFC, COSMOS, GOTS, MSC, Rainforest Alliance, ISO 14001, EMAS. Vietati i marchi autoprodotti.
Art. 18 lett. n-octies · Eccellenza riconosciuta
Solo EU Ecolabel, ISO 14024 Tipo I(Nordic Swan, Blue Angel, Made Green in Italy) e migliori prestazioni UE per categoria (es. classe A energia, biologico ex Reg. UE 2018/848) salvano un claim generico. FSC e PEFC sono marchi ammessi ex b-bis ma non rientrano nell'elenco tassativo di eccellenza n-octies. B Corp è in zona di valutazione caso per caso.
Art. 21 · Asserzioni ambientali comparative
I claim che dichiarano una superiorità ambientale rispetto ad altri prodotti devono essere documentati con metodologia, perimetro e dati comparabili pubblicati e accessibili. Non sono una fattispecie di lista nera: ricadono nel regime di valutazione caso per caso dell'Art. 21, e per i raffronti comunicati al consumatore rileva anche l'Art. 22 c. 5-ter.
Art. 21 c. 2 lett. b-ter · Asserzioni ambientali future
«La formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise […] e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori.»
A differenza dell'art. 23 (lista nera, ingannevole in ogni caso), questa fattispecie è valutata caso per caso.
Art. 27 c. 9 e 9-bis · Sanzioni
L'AGCM dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 € a 10.000.000 €, tenuto conto della gravità e durata della violazione. Nei casi previsti dall'art. 21 c. 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 €.
In caso di sanzioni inflitte a norma dell'art. 21 del regolamento (UE) 2017/2394, l'importo massimo è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati membri UE interessati dalla violazione.
06 · MercatoLo scenario di mercato
Fonte: Barometro Sostenibilità 2025-2, Osservatorio Immagino GS1 Italy— Istituto di Management, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Base: 148.975 prodotti, canali ipermercati, supermercati e libero servizio. Periodo: a.t. giugno 2025 vs. a.t. giugno 2024.
delle referenze GDO portano claim generici (sostenibile, green, eco, ecologico) — l'epicentro del rischio normativo.
giro d'affari annuo dei prodotti con claim generici in GDO — i primi nel mirino dell'enforcement.
delle referenze sono basate su LCA e impronta ambientale documentata. Unica tipologia strutturalmente compatibile (+3,0% a valore, +3,7% a volume).
07 · FilosofiaMappiamo il rischio, decidete la strategia
Greenwashing Checkup non sostituisce il legale aziendale. Non emette verdetti di conformità. Lavora a un livello diverso: costruisce il quadro analitico che il marketing, la sustainability e il legale aziendale usano per decidere — insieme — cosa fare di ogni claim ambientale.
Le aziende che si stanno preparando alla deadline del 27 settembre 2026 hanno bisogno di tre cose:
- Una mappa precisa dell'esposizione attuale — quali claim, dove, quanto a rischio.
- Un quadro decisionale chiaro su ciascun claim — le quattro vie possibili e quale conviene su quale claim.
- Un'agenda operativa con tempistiche realistiche — cosa fare entro 30, 60, 90 giorni.
Greenwashing Checkup fa esattamente questo. Quando il legale aziendale entra in gioco — per i casi della via C — lo fa con un dossier già strutturato, non da pagina bianca. Il che riduce tempi e costi della consulenza specialistica.
08 · LimitiCosa è e cosa non è Greenwashing Checkup
Greenwashing Checkup è
- Uno strumento algoritmico di mappatura del rischio.
- Un sistema di classificazione delle asserzioni ambientali secondo le fattispecie del D.Lgs. 30/2026.
- Un output algoritmico (Mappa) opzionalmente certificato sul piano metodologico dalla firma di un consulente NDB (Verifica di Conformità Metodologica, €129).
- Il punto di partenza del dialogo tra marketing, sustainability e legale aziendale.
Greenwashing Checkup non è
- Un servizio legale.
- Una certificazione di conformità.
- Un audit professionale.
- Un parere giuridico.
- Un sostituto del consulente del cliente.
L'output del Greenwashing Checkup è di natura probabilistica e non costituisce accertamento di conformità o di non conformità. La qualificazione giuridica delle fattispecie identificate richiede analisi documentale dedicata da parte di legale incaricato.
09 · IntegrazioneCome si integra con la consulenza NDB
Greenwashing Checkup è la porta d'ingresso a un'offerta consulenziale più articolata di NDB Il Marketing Consapevole. Per ogni claim mappato come «esposto», le quattro decisioni portano a percorsi diversi:
- A · Eliminare — decisione interna del cliente, non richiede consulenza aggiuntiva.
- B · Riformulare — la formulazione concreta del claim conforme è prestazione del percorso Cura (Tier 2 — Audit consulenziale NDB). Per casi singoli a perimetro ristretto, una Verifica di Conformità Metodologica (€129) può essere sufficiente.
- C · Chiedere un parere — il Greenwashing Checkup prepara il dossier che il legale incaricato userà come punto di partenza. NDB non offre direttamente parere legale.
- D · Sostanziare — accompagnamento al partner di certificazione (Aequilibria, Mugo) o al percorso EU Ecolabel / ISO 14024.
Per percorsi di Tier 3 — Riformulazione completa o Tier 4 — Repositioning di marca si entra nel campo della consulenza strategica integrata. Preventivo concordato nella call diagnostica gratuita in base al perimetro.